3 I – Compito latino 20 febbraio

 

In liberis vero populis et in iuris aequabilitate exercenda etiam est facilitas et altitudo animi quae dicitur,

Nei popoli liberi e nell’uguaglianza di diritti deve essere praticata anche indulgenza e quella che è definita profondità d’animo,

ne si irascamur aut intempestive accedentibus aut impudenter rogantibus in morositatem inutilem et odiosam incidamus

affinché, se ci adiriamo o con chi si avvicina in un momento sbagliato o fa richieste in modo sfacciato, non incappiamo in una scontrosità inutile e odiosa

et tamen ita probanda est mansuetudo atque clementia, ut adhibeatur rei publicae causa severitas, sine qua administrari civitas non potest.

e tuttavia mitezza e clemenza devono essere approvate in modo che sia impiegata in favore dello stato la severità, senza la quale la città non si può governare.

Omnis autem et animadversio et castigatio contumelia vacare debet neque ad eius, qui punitur aliquem aut verbis castigat, sed ad rei publicae utilitatem referri.

D’altra parte ogni rimprovero e ogni castigo devono essere liberi da offesa e riferirsi all’utilità non di colui che infligge a qualcuno una punizione o un castigo, ma a quella dello stato.

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